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Interno - II piano |
ARCHIVIO DI STATO DI PRATO |
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| Condizioni di ammissione
La ricerca Il deposito Ricerca/copia a fini amministrativi Diritti di riproduzione Ufficio relazioni con il pubblico |
Regolamento sala di
studio Le richieste Consultabilità documenti Fotoriproduzioni Autorizzazione a pubblicare Didattica/visite guidate |
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La sala di studio è aperta liberamente
e gratuitamente al pubblico che voglia consultare gli archivi per ragioni
di studio e per ragioni amministrative e private.
Per essere ammessi è necessario esibire un documento
di identità e compilare una domanda di ammissione, indicando
correttamente i dati anagrafici e i motivi della ricerca.
Lo studioso può iniziare
a organizzare la sua ricerca avvalendosi degli strumenti di corredo a disposizione,
fra cui, per un primo approccio generale, la Guida generale degli Archivi
di Stato (alla voce "Archivio di Stato di Firenze - Sezione di Prato"),
e l'Inventario sommario dell'Archivio di Stato di Prato a cura di G.Pampaloni.
Individuati i legami fra l'oggetto della ricerca e i fondi conservati
nell'Archivio, si precederà alla consultazione degli Inventari relativi.
Gli Inventari a disposizione in sala di studio sono divisi
in due serie, contraddistinti da lettere dell'alfabeto: N (nuovi inventari);
V (vecchi inventari). L'elenco alfabetico che ne permette il reperimento
è contenuto nella cassetta a schede sul tavolo della sala di studio.
Nella sala di ingresso dell'Archivio è collocato anche
il catalogo per autori e per soggetti della Biblioteca dell'Archivio,
che può essere consultata dal pubblico come ausilio alle ricerche d'archivio.
E' in corso l'inserimento on-line del catalogo della biblioteca. Non appena
terminato, sarà possibile consultarlo dall'apposita postazione in sala
di studio.
Alcuni volumi di consultazione corrente sono a disposizione in sala di studio.
Non è ammesso il prestito esterno.
Le richieste dei documenti archivistici
devono essere compilate sugli appositi moduli, indicando con precisione:
1. segnatura archivistica (nome del fondo, eventuale
serie e sottoserie, numero del pezzo)
2. data della richiesta
3. firma del richiedente
Ogni scheda di richiesta è valida per una sola unità
archivistica, o per un libro.
E' possibile effettuare richieste telefoniche indicando
con precisione la segnatura esatta dei documenti.
E' altresì possibile effettuare la prenotazione dei pezzi per via telematica
riempiendo l'apposita richiesta.
I documenti richiesti vengono tenuti
in deposito a nome dello studioso e vengono ricollocati al posto dopo 30
giorni dall'ultima consultazione.
I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli sotto indicati, coperti da riservatezza, come disposto dall'art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 e dal D.L. 30 luglio 1999 n.281 art.8 c.2.:
L'eventuale consultazione prima
di detti termini per motivi di studio può essere autorizzata dal Ministero
dell'Interno, previo parere del Direttore dell'Archivio di Stato ed udita la
Commissione per le questioni inerenti la consultabilità degli atti riservati,
istituita presso il Ministero dell'Interno.
La Direzione può escludere temporaneamente dalla consultazione
e/o dalla fotoriproduzione i documenti il cui stato di conservazione renda
necessario tale provvedimento.
Per esigenze di carattere amministrativo o legale
relative a:
successioni
uffici giudiziari
è possibile effettuare ricerche e chiedere il rilascio di documenti in copia
conforme presentando domanda in bollo.
Anche le relative copie o certificazioni saranno rilasciate in bollo.
L'Archivio non possiede un laboratorio
microfotografico, per cui le fotoriproduzioni possono essere effettuate solo
da fotografi privati autorizzati dall'Archivio, dei quali e disponibile un elenco
in sala di studio.
Sarà cura dello studioso contattare personalmente il fotografo
prescelto e ordinare tempestivamente i documenti da fotoriprodurre.
Lo studioso dovrà inoltre compilare un modulo prestampato
di richiesta di autorizzazione a fotografare. Modulo on-line in versione
Word 6 (14 Kb) oppure in versione pdf
(9 Kb)
Le riproduzioni eseguite per motivi di studio o personali non sono soggette al pagamento
di diritti.
Le foto eseguite per uso commerciale o per pubblicazioni sono invece soggette al
pagamento dei seguenti diritti per ogni ripresa di ciascun soggetto, per un massimo di 10 scatti:
Il corrispettivo include i diritti di riproduzione
di una sola fotografia in una edizione in una lingua.
La ricevuta dell'avvenuto pagamento degli eventuali diritti dovuti
sarà consegnata in sala di studio insieme alla domanda di fotoriproduzione,
ed è condizione indispensabile per accedere alla fotoriproduzione.
Il pagamento potrà essere effettuato, a scelta,
secondo una delle seguenti possibilità:
1) presso la Tesoreria provinciale dello Stato di
Firenze - Prato con causale: diritti di riproduzione - capo XXIX cap. 2584 art. 3 - Archivio di Stato di Prato.
2) tramite conto corrente postale n° 13464540 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze - Prato
con causale: diritti di riproduzione - capo XXIX cap. 2584 art. 3 - Archivio di Stato di Prato.
3) tramite bonifico bancario sul conto intestato a Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze - Prato
coordinate IBAN : IT 23E 01000 03245 319 1 29 2584 03
codice BIC / SWIFT per bonifici internazionali: BI TA IT RR ENT
con causale: diritti di riproduzione - capo XXIX cap. 2584 art. 3 - Archivio di Stato di Prato e indicando il codice fiscale del versante.
Per poter pubblicare la fotoriproduzione
di un documento archivistico o di parte di esso, è necessario richiedere
l'autorizzazione alla Direzione dell'Archivio di Stato, utilizzando l'apposito
modulo, corredato di marca da bollo. Modulo on-line in versione
Word 6 (13 Kb) e in versione pdf (10 Kb).
La pubblicazione dovrà riportare la segnatura esatta del
documento e la menzione "su concessione del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali" e l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o
duplicazione con qualsiasi mezzo.
L'Amministrazione archivistica richiede la consegna di tre
copie della pubblicazione per cui è stata richiesta l'autorizzazione.
In ottemperanza con la legge n. 241/90 e ai sensi
dell'art.12 del D.L. 3 febbr. 1993 n. 29, è
istituito l'Ufficio
relazioni con il pubblico (URP).
Questo servizio ha come responsabili il Direttore
dell'Archivio e il funzionario responsabile della sala di studio.
I compiti svolti sono:
74 Kb.![]() Sala conferenze |
Attività didattica e visite guidate E' possibile effettuare
visite guidate dell'Archivio, con illustrazione dei fondi o di alcuni
di essi in particolare (come l'Archivio Datini). |